Sez. 1, Sentenza n. 11082 del 10/10/1992 (Rv. 478853 - 01)
Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) - Determinazione - Detrazioni | Detrazione per il primo figlio in mancanza del coniuge - Genitori separati o divorziati - Spettanza - Condizioni - Misura.
Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) - Determinazione - Detrazioni
In tema di I.R.P.E.F., la detrazione per il primo figlio in mancanza del coniuge, di cui al secondo comma dell'art. 15 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, spetta (attesa la lata eccezione dell' espressione "mancanza del coniuge") anche al genitore separato o divorziato che debba comunque provvedere al sostentamento del figlio, ovvero a ciascuno dei genitori, in proporzione del proprio obbligo, in ipotesi di partecipazione di entrambi al mantenimento, senza che in tal caso la detrazione (spettante proporzionalmente ad uno dei coniugi) possa essere attribuita per l'intero per effetto del mancato esercizio del corrispondente diritto da parte dell'altro coniuge.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)