Sez. 2, Sentenza n. 1916 del 04/04/1981 (Rv. 412602 - 01)
SOCIETA - DI PERSONE FISICHE - SOCIETA SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - IN GENERE - SOCIETA DI DUE PERSONE - MORTE DI UNO DEI SOCI - ESTINZIONE - CONDIZIONI - MORTE DELL'ALTRO SOCIO NELLE MORE DEL PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - CONFUSIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE CON QUELLO DEL SOCIO SUPERSTITE DEFUNTO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE IN RELAZIONE AI DIRITTI DEI CREDITORI SOCIALI.*
SOCIETA - DI PERSONE FISICHE - SOCIETA SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - IN GENERE - SOCIETA DI DUE PERSONE - MORTE DI UNO DEI SOCI - ESTINZIONE - CONDIZIONI - MORTE DELL'ALTRO SOCIO NELLE MORE DEL PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - CONFUSIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE CON QUELLO DEL SOCIO SUPERSTITE DEFUNTO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE IN RELAZIONE AI DIRITTI DEI CREDITORI SOCIALI.*
Lo scioglimento di una societa per morte di uno dei due soci che la componevano non ne determina in via immediata l'Estinzione, che si verifica soltanto con l'esaurimento delle operazioni di liquidazione, mentre sino a tale momento persiste l'autonomia patrimoniale della societa, e cio anche se, nelle more del procedimento di liquidazione o prima di esso, sopraggiunga pure la morte del socio superstite. Ne consegue che in siffatta ipotesi non si verifica confusione del patrimonio sociale con quello di detto socio e che i creditori sociali hanno diritto ad essere soddisfatti sui beni compresi nell'asse ereditario del medesimo costituenti il patrimonio della societa con preferenza rispetto agli altri creditori, salvo a concorrere con questi ultimi, per l'eventuale eccedenza, sui residui beni della eredita, secondo l'ordine dei rispettivi crediti. (V 1902/80, mass n 405517, sulla prima parte; (V 4736/79, mass n 401306, sulla prima parte; (V 2680/76, mass n 381462, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2272, Cod. Civ. art. 2275
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)