Sez. 2, Sentenza n. 10065 del 16/11/1996 (Rv. 500598 - 01)
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - CAUSE - MANCANZA DELLA PLURALITÀ DEI SOCI - UNICITÀ DEL SOCIO | Socio superstite - Potere di rappresentanza in giudizio - Configurabilità - Limiti.
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - CAUSE - MANCANZA DELLA PLURALITÀ DEI SOCI - UNICITÀ DEL SOCIO
Nel caso in cui venga meno la pluralità dei soci, la società può essere rappresentata in giudizio dal socio superstite, il quale ha facoltà di proseguire nell'attività concessagli dallo statuto di recupero dei crediti, che egli perde soltanto con la nomina del liquidatore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2310, Cod. Civ. art. 2362, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)