Sez. 1, Sentenza n. 959 del 04/02/1999 (Rv. 522938 - 01)
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - CAUSE - IN GENERE | Cessazione dall'esercizio dell'attività di impresa - Conservazione dell'attività di gestione dei beni immobili appartenenti alla società - Richiesta di divisione degli immobili avanzata dal socio - Conseguenze - Procedimento di liquidazione di cui agli artt. 2275 segg. cod. civ. - Applicazione - Necessità - Azione di scioglimento della comunione riconosciuta al comproprietario ex art. 1111 cod. civ. - Esperibilità - Esclusione.
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - CAUSE - IN GENERE
Il socio di una società in accomandita semplice che adduca un sopravvenuto ed essenziale mutamento della attuale realtà societaria rispetto alla situazione iniziale, per avere la società dismesso l'esercizio dell'attività d'impresa ed essere rimasta solo formalmente in vita per l'espletamento di un'attività di mera gestione dei propri beni immobili, fa valere una causa di scioglimento dell'ente e, quindi, al fine di ottenere la divisione degli immobili con attribuzione della quota di sua competenza, non può esperire l'azione all'uopo accordata al comproprietario della cosa comune, dovendo, viceversa, necessariamente avvalersi del procedimento di liquidazione di cui agli artt. 2275 segg. cod. civ., a mano che egli non alleghi e dimostri la esistenza di un contratto equipollente, sostitutivo della liquidazione, nel quale risultino fissati anche i diritti di ciascun socio sul patrimonio della disciolta società (dopo la definizione dei rapporti pendenti).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2272, Cod. Civ. art. 2275, Cod. Civ. art. 1111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)