diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 3536 del 25/06/1979 (Rv. 399950 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1979-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399950-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - NOZIONE.*

L'errore revocatorio di cui all'art 395 n 4 cod proc civ, consiste non gia nell'erroneo apprezzamento di uno o piu punti che siano stati oggetto di contestazione tra le parti, bensi nella percezione di un fatto in modo contrario a quanto risulta manifestamente dagli Atti di causa; sicche e necessario, perche la revocazione sia accolta, che vi sia un palese contrasto fra la realta obiettiva e quella posta dal giudice a fondamento della decisione, nella quale viene ad essere assunto come vero ed esistente un fatto la cui verita ed esistenza sia da escludere, o, viceversa, sia assunta l'inesistenza di un fatto la cui verita ed esistenza sia assolutamente certa.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)