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Sez. L, Sentenza n. 589 del 30/01/1985 (Rv. 438804 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - NOZIONE - ASSEGNAZIONI DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO ALLA SENTENZA DI PRIMO GRADO DI UN CONTENUTO IN PARTE DIVERSO DA QUELLO EFFETTIVO PUR ESPLICITAMENTE RICHIAMATO - ERRORE DI FATTO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438804-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - NOZIONE - ASSEGNAZIONI DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO ALLA SENTENZA DI PRIMO GRADO DI UN CONTENUTO IN PARTE DIVERSO DA QUELLO EFFETTIVO PUR ESPLICITAMENTE RICHIAMATO - ERRORE DI FATTO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*

L'errore di fatto previsto dall'art. 395 n. 4 cod. proc. civ. come motivo per impugnare la sentenza con l'istanza di revocazione è quello dovuto ad una falsa percezione della realtà materiale e, pertanto, non è configurabile nel caso in cui il giudice di secondo grado, in Sede di motivazione della propria decisione, assegni alla sentenza appellata un contenuto parzialmente diverso da quello effettivo, da lui stesso precedentemente fatto oggetto di esplicito richiamo. (V 3576/79, mass n 399950; (V 3384/79, mass n 399804).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)