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Sez. 3, Sentenza n. 4805 del 25/07/1981 (Rv. 415509 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1981-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415509-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - NOZIONE.*

L'errore di fatto, che puo dar luogo alla revocazione ex art 395 n 4 cod proc civ, consiste non gia in un errore di giudizio, bensi in una svista materiale la quale abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza di un fatto la cui verita e esclusa in modo incontrovertibile oppure a considerare inesistente un fatto positivamente accertato. Esso deve trasparire dalle risultanze processuali con assoluta immediatezza, con carattere cioe di semplicita, concretezza e facile rilevabilita. (Conf 104/81, mass n 410495; (Conf 3536/79, mass n 399950; (Conf 1013/79, mass n 397207).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)