Sez. 3, Sentenza n. 4805 del 25/07/1981 (Rv. 415509 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - NOZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - NOZIONE.*
L'errore di fatto, che puo dar luogo alla revocazione ex art 395 n 4 cod proc civ, consiste non gia in un errore di giudizio, bensi in una svista materiale la quale abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza di un fatto la cui verita e esclusa in modo incontrovertibile oppure a considerare inesistente un fatto positivamente accertato. Esso deve trasparire dalle risultanze processuali con assoluta immediatezza, con carattere cioe di semplicita, concretezza e facile rilevabilita. (Conf 104/81, mass n 410495; (Conf 3536/79, mass n 399950; (Conf 1013/79, mass n 397207).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)