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Sez. 1, Sentenza n. 8710 del 24/08/1990 (Rv. 469049 - 01)

ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - REGIONE SARDEGNA - COMPONENTI DEGLI UFFICI DI DIREZIONE DELLE USL - INELEGGIBILITÀ A CONSIGLIERE COMUNALE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1990-08-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469049-01

ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - REGIONE SARDEGNA - COMPONENTI DEGLI UFFICI DI DIREZIONE DELLE USL - INELEGGIBILITÀ A CONSIGLIERE COMUNALE - LIMITI.*

La legge della regione Sardegna n. 13 del 16 marzo 1981 - nel disciplinare, all'art. 28, la composizione degli "uffici di direzione delle USL", chiamando a farvi parte i "responsabili dei servizi amministrativi e sanitari" - non ha inteso derogare al requisito soggettivo della "posizione apicale" stabilito dalla normativa statuale (art. 8 d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761) per l'appartenenza agli uffici medesimi. Pertanto, anche nel territorio della Sardegna - ai fini della sussistenza della causa di ineleggibilità a consigliere comunale, stabilita dall'art. 2 comma primo della legge 23 aprile 1981 n. 154 nei confronti dei componenti degli uffici di direzione delle USL (operanti nel territorio del medesimo comune) - non ogni responsabile di un servizio USL ma solo quelli che rivestano altresì il suddetto requisito di posizione apicale, vanno considerati membri dell'ufficio di direzione".*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 117 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 15 CORTE COST., DPR 20/12/1979 num. 761 art. 8 CORTE COST., Legge Reg. Sardegna 16/03/1981 num. 13 art. 28, Legge 23/04/1981 num. 154 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)