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Sez. 1, Sentenza n. 5663 del 24/05/1995 (Rv. 492402 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE | Presupposti.
Stato
decisa il 1995-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492402-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE

L'ammissibilità dell'azione di dichiarazione di paternità naturale può essere negata solo quando, in mancanza di qualsiasi serio e concreto elemento collegabile all'asserito concepimento del figlio naturale, essa si mostri "prima facie" infondata, avventata e temeraria, con la conseguenza che l'azione va ammessa qualora sussista anche un mero "fumus boni iuris" in ordine alla reclamata paternità, in rapporto con le indicazioni dell'istante sulle circostanze che intende provare nel successivo giudizio di piena cognizione e sulla base delle desumibili presunzioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)