Sez. 2, Ordinanza n. 8982 del 04/04/2024 (Rv. 670959-02)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - IN GENERE | Appello - Raddoppio del contributo unificato - Presupposto - Reiezione dell'impugnazione - Conseguenze - Obbligo di attestazione del giudice - Ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato - Irrilevanza - Fondamento. PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO - In genere.
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Nel caso in cui l'appello venga respinto, perché rigettato integralmente, ovvero dichiarato inammissibile o improcedibile, il giudice attesta l'obbligo dell'appellante, ancorché ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (cd. TUSG), rilevando a tal fine soltanto l'elemento oggettivo costituito dal tenore della pronuncia che ne determina il presupposto, mentre le condizioni soggettive della parte vanno invece verificate, nella loro specifica esistenza e permanenza, a cura della cancelleria al momento dell'eventuale successiva attività di recupero del contributo.
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 126 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 136
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)