Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 (Rv. 657198 - 03)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) - Presupposti - Attestazione del giudice dell’impugnazione - Contenuto.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE
La debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria.
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 9 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 10 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 11, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 15, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 16, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)