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Sez. 1, Ordinanza n. 27867 del 30/10/2019 (Rv. 655780 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Raddoppio del contributo unificato - Presupposto - Reiezione del ricorso - Conseguenze - Obbligo di attestazione della S.C. - Ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655780-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE

Nel caso in cui il ricorso per cassazione venga respinto, perché rigettato integralmente ovvero dichiarato inammissibile o improcedibile, la Corte di cassazione attesta l'obbligo del ricorrente, ancorché ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, rilevando a tal fine soltanto l'elemento oggettivo costituito dal tenore della pronuncia che ne determina il presupposto, mentre le condizioni soggettive della parte devono invece essere verificate, nella loro specifica esistenza e permanenza, da parte della cancelleria al momento dell'eventuale successiva attività di recupero del contributo.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 126 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 136

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)