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Sez. 3, Sentenza n. 13358 del 01/12/1999 (Rv. 531708 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE | Minore - Perdita della capacità di produrre reddito - Liquidazione - Criteri - Valutazione dello scarto temporale tra liquidazione del danno e futuro inizio dell'attività lavorativa - Necessità.
Stato
decisa il 1999-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531708-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE

Nel caso di perdita della capacità lavorativa di un minore, se il relativo danno patrimoniale viene liquidato in forma capitale, il giudice del risarcimento deve tenere conto della circostanza che la liquidazione avviene in anticipo rispetto all'inizio dell'attività lavorativa e, pertanto, deve essere opportunamente ridotto in proporzione del relativo scarto temporale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 1223

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)