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Sez. 3, Sentenza n. 2335 del 16/02/2001 (Rv. 543925 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE | Danni sofferti da un minore - Lucro cessante - Accertamento e liquidazione - Criteri.
Stato
decisa il 2001-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543925-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE

In materia di risarcimento del danno causato da fatto illecito ad un minore che non svolga attività lavorativa, il giudice deve procedere alla liquidazione del danno da lucro cessante facendo ricorso a presunzioni, in base al tipo di attività lavorativa che presumibilmente il minore effettuerà o avrebbe effettuato in futuro - da accertarsi in relazione, ad esempio, agli studi compiuti, alle inclinazioni manifestate, all'attività lavorativa e alla posizione economico - sociale della famiglia -; in mancanza di tali elementi, il giudice può far riferimento a un reddito presuntivo, quale quello di cui all'articolo 4 della legge n. 39 del 1977, o al reddito medio di un lavoratore dipendente, motivando, in quest'ultimo caso, in ordine agli elementi tenuti presenti nella fissazione di tale reddito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)