Sez. 3, Sentenza n. 6420 del 01/07/1998 (Rv. 516846 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE | Sinistro stradale - Lesioni personali - Subite da minore non svolgente attività lavorativa - Liquidazione equitativa - Ammissibilità - Criteri - Presunzioni relative al reddito futuro, fondate sugli studi compiuti e sulle inclinazioni manifestate dal minore - Ammissibilità - Conseguenze - In tema di applicabilità dell'art. 4, comma terzo della legge n. 39 del 1977.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE
Quando un minore non svolgente attività lavorativa abbia subito (in conseguenza di un sinistro stradale) lesioni personali con postumi incidenti sulla capacità lavorativa, il relativo danno da lucro cessante può essere liquidato - in via equitativa - ponendo a base del calcolo il reddito che il minore avrebbe presuntivamente guadagnato, ove non fosse rimasto vittima dell'infortunio, e tale reddito può essere presunto dal giudice in base agli studi compiuti ed alle inclinazioni manifestate dal minore. Ove il giudice ritenga di avvalersi di tale prova presuntiva, resta esclusa l'applicabilità dell'art. 4 comma terzo legge 26 febbraio 1977 n. 39, e quindi la necessità di porre a base del calcolo liquidatorio il triplo della pensione sociale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Legge 26/02/1971 num. 39 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)