Sez. 1, Sentenza n. 3351 del 06/03/2003 (Rv. 560935 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Decorrenza - Fissazione - Momento.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE
L'assegno di divorzio, trovando la propria fonte nel nuovo status delle parti, rispetto al quale la pronuncia del giudice ha efficacia costitutiva, decorre dal passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale. A tale principio ha introdotto un temperamento l'art. 4, comma decimo, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, così come sostituito dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987 n. 74, conferendo al giudice il potere di disporre, in relazione alle circostanze del caso concreto, ed anche in assenza di specifica richiesta, la decorrenza dello stesso assegno dalla data della domanda di divorzio. Ciò non esclude che, ove le conclusioni per l'attribuzione siano maturate in un momento successivo al passaggio in giudicato della statuizione attributiva del nuovo "status", la decorrenza dell'assegno non possa che essere fissata da tale momento; tuttavia, in siffatta ipotesi, il giudice è tenuto a motivare adeguatamente la propria decisione (nella specie, essendo l'attribuzione dell'assegno stata disposta solo in sede di decisione sul gravame sulle statuizioni economiche e con decorrenza dalla data della pronuncia di II grado, la Suprema Corte ha cassato con rinvio ravvisando un difetto di motivazione in ordine alla suddetta decorrenza),
Riferimenti normativi: Legge 10/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)