Sez. 3, Sentenza n. 4727 del 24/11/1987 Ud. (dep. 16/04/1988) Rv. 178161 - 01
ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - SMALTIMENTO DEI FANGHI DI DEPURAZIONE - APPLICABILITÀ DELLA LEGGE N. 319 DEL 1976 E NON DEL D.P.R. N. 915 DEL 1982.*
ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - SMALTIMENTO DEI FANGHI DI DEPURAZIONE - APPLICABILITÀ DELLA LEGGE N. 319 DEL 1976 E NON DEL D.P.R. N. 915 DEL 1982.*
Lo smaltimento dei fanghi di depurazione non è regolato dal d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, ma dalla legge 10 maggio 1976, n. 319. Infatti, ai sensi dell'articolo 2, sesto comma, del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 resta salva la normativa dettata dalla legge n. 319 del 1976 e successive modificazioni e relative prescrizioni tecniche, per quanto concerne la disciplina dello smaltimento nelle acque, sul suolo e nel sottosuolo, dei liquami e dei fanghi, di cui all'articolo 2, lett. E), punti 2 e 3 della citata legge, purché non tossici e nocivi. Tale principio di esclusione è ribadito ancora nello stesso articolo 2, ultimo comma, del d.P.R. 915 del 1982 che stabilisce che le Disposizioni del decreto non si applicano agli scarichi disciplinati dalla legge 319 del 1976 e successive modificazioni. (V mass n 167493; (V mass n 149182).*
Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 CORTE COST., DPR 10/09/1982 num. 915 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)