Sez. 1, Sentenza n. 12597 del 07/12/1995 (Rv. 494982 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - DETERMINAZIONE | Finanziamento dei soci in favore della società - Qualificazione come mutui onerosi - Esclusione - Limiti.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - DETERMINAZIONE
In tema di finanziamenti dei soci in favore della società, l'art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, istitutivo dell'I.R.P.E.F., a norma del quale non possono qualificarsi come mutui onerosi, presuntivamente produttivi di interessi, i versamenti "in conto capitale", sempre che proporzionali alle quote di partecipazione dei soci stessi e formalmente deliberati, si applica con riguardo a tutti i finanziamenti in favore della società che siano muniti di tali ultimi requisiti, anche se non preordinati a futuri aumenti di capitale.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)