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Sez. 1, Sentenza n. 10593 del 28/11/1996 (Rv. 500866 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - COMPETENZA | Cassazione con rinvio della sentenza del conciliatore successiva alla data di soppressione dei giudici conciliatori - Rinvio al giudice di pace - Necessità.
Stato
decisa il 1996-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500866-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - COMPETENZA

Ai sensi dell'art. 49 della legge n. 374 del 1991, come sostituito, da ultimo, dall'art. 13 D.L. n. 571, convertito in legge n. 673, a decorrere dall'1 maggio 1995 è stato soppresso il giudice conciliatore ed è entrato in funzione il giudice di pace, restando ferma la competenza del conciliatore e l'applicazione della disciplina processuale previgente soltanto per le cause pendenti dinanzi allo stesso organo. Pertanto, nel caso in cui la causa sia pervenuta alla cognizione della Corte di cassazione, viene meno il presupposto della disciplina transitoria, e l'eventuale cassazione con rinvio della sentenza impugnata comporta la rimessione della causa al giudice di pace e non al conciliatore.

Riferimenti normativi: Legge 21/11/1991 num. 374 art. 49 CORTE COST., Decreto Legge 07/10/1994 num. 571 art. 13, Legge 06/12/1994 num. 673, Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)