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Sez. 3, Sentenza n. 7418 del 13/07/1999 (Rv. 528566 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - COMPETENZA | Cassazione con rinvio della sentenza del Conciliatore successiva alla data di soppressione dei giudici conciliatori - Rinvio al giudice di pace - Necessità.
Stato
decisa il 1999-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528566-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - COMPETENZA

Le "cause pendenti" alle quali fa riferimento l'art. 44 della legge n. 374 del 1991, nel mantenere transitoriamente in funzione sino ad esaurimento delle stesse gli uffici di conciliazione, sono solo le cause effettivamente in corso dinanzi a tali uffici, mentre ne sono escluse quelle che si trovino in fase di impugnazione, anche dinanzi alla Corte di Cassazione in sede di regolamento di competenza. In quest'ultimo caso, pertanto, la successiva fase di merito non deve svolgersi dinanzi al conciliatore, della cui transitoria competenza è venuto meno il presupposto, ma dinanzi al giudice di pace che lo ha sostituito a norma dell'art. 39 della legge n. 374 del 1991.

Riferimenti normativi: Legge 21/11/1991 num. 374 art. 44 CORTE COST., Legge 21/11/1991 num. 374 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)