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Sez. 2, Sentenza n. 3440 del 21/04/1997 (Rv. 503840 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - COMPETENZA | Cassazione con rinvio della sentenza del conciliatore successiva alla data di soppressione dei giudici conciliatori - Rinvio al giudice di pace - Necessità.
Stato
decisa il 1997-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503840-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - COMPETENZA

Ai sensi dell'art. 49 della legge n. 374 del 1991, come sostituito, da ultimo, dall'art. 13 D.L. n. 571 del 1994, convertito in legge n. 673 del 1994, a decorrere dal 1 maggio 1995, è stato soppresso il giudice conciliatore ed è entrato in funzione il giudice di pace, restando ferma la competenza del conciliatore e l'applicazione della disciplina processuale previgente soltanto per le cause pendenti dinnanzi allo stesso organo; pertanto, una volta che la causa è pervenuta alla cognizione del giudice dell'impugnazione, viene meno il presupposto della disciplina transitoria e l'eventuale cassazione con rinvio della sentenza del giudice conciliatore comporta la rimessione della causa al giudice di pace, piuttosto che al giudice conciliatore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Legge 21/11/1991 num. 374 art. 49 CORTE COST., Legge 06/12/1994 num. 673, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Decreto Legge 07/10/1994 num. 571 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)