Sez. 4, Sentenza n. 285 del 23/01/1998 Cc. (dep. 17/02/1998) Rv. 210392 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - EFFETTO ESTENSIVO | Giudice dell'esecuzione - Poteri - Mera valutazione di astratta compatibilità - Esclusione - Valutazione di merito sulla natura non esclusivamente personale del motivo accolto - Necessità.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - EFFETTO ESTENSIVO
Il giudice dell'esecuzione al quale sia chiesto di estendere all'imputato nei cui confronti si è formato il giudicato gli effetti favorevoli di altra successiva sentenza pronunciata nei confronti di un coimputato, non può limitarsi a compiere una mera valutazione di astratta compatibilità della condanna che riguarda l'uno con l'assoluzione nei confronti dell'altro, ma deve valutare se l'impugnazione proposta dal coimputato che ha sortito effetti favorevoli sia fondata su motivi non esclusivamente personali, compiendo cioè una valutazione di merito.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 587, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 587, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)