Sez. 3, Sentenza n. 21085 del 19/04/2001 Cc. (dep. 24/05/2001) Rv. 219700 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - EFFETTO ESTENSIVO | Coimputato non appellante - Omessa citazione - Invalidità parziale della sentenza - Rimedi - Ricorso al giudice dell'esecuzione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - EFFETTO ESTENSIVO
In tema di impugnazioni, qualora il giudice di appello, pur sussistendone i presupposti, non abbia citato i coimputati non impugnanti e non abbia estensivamente applicato gli effetti favorevoli del gravame ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen., è consentito il ricorso al giudice dell'esecuzione, atteso che è tale giudice che, ovviando all'omissione ed alla parziale invalidità della sentenza, intervenendo sul titolo esecutivo, può rivedere la condanna, eliminandola o ridimensionandola sulla scorta del citato effetto estensivo della più favorevole decisione assunta.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 587, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 587, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 601
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)