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Sez. 2, Sentenza n. 9022 del 26/03/1997 Ud. (dep. 03/10/1997) Rv. 208743 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - EFFETTO ESTENSIVO | Coimputato non appellante - Omessa citazione - Nullità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1997-03-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208743-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - EFFETTO ESTENSIVO

In tema di giudizio di impugnazione, la citazione del coimputato non appellante, nei casi previsti dall'art. 587 cod. proc. pen., è obbligo da assolvere, ai sensi del primo comma dell'art. 601 dello stesso codice, in uno con la citazione degli imputati appellanti; tuttavia la citazione del non appellante non può ritenersi richiesta a pena di nullità, perché non pregiudica il dispiegarsi degli effetti estensivi dell'impugnazione i quali - operando come rimedio straordinario per evitare difformità di giudicati e verificandosi nonostante la formazione del giudicato - possono sempre essere fatti valere in sede esecutiva e devono essere riconosciuti con pronuncia autonoma introdotta convenientemente.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 587, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 587, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 601

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)