diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1144 del 25/02/1981 (Rv. 411708 - 01)

DEPOSITO (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - CUSTODIA DELLA CASA - IN GENERE - PARCHEGGIO DI VEICOLO - CONTRATTO ATIPICO - INQUADRABILITA NELLO SCHEMA GENERALE DEL CONTRATTO DI DEPOSITO - OBBLIGO DI CUSTODIA E DI RESTITUZIONE DEL VEICOLO NELLO STATO ANTERIORE - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE DELLA CUSTODIA RISULTANTE DA APPOSITA CLAUSOLA ANCHE SE NON SPECIFICAMENTE SOTTOSCRITTA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - FUNZIONE.*
Stato
decisa il 1981-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411708-01

DEPOSITO (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - CUSTODIA DELLA CASA - IN GENERE - PARCHEGGIO DI VEICOLO - CONTRATTO ATIPICO - INQUADRABILITA NELLO SCHEMA GENERALE DEL CONTRATTO DI DEPOSITO - OBBLIGO DI CUSTODIA E DI RESTITUZIONE DEL VEICOLO NELLO STATO ANTERIORE - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE DELLA CUSTODIA RISULTANTE DA APPOSITA CLAUSOLA ANCHE SE NON SPECIFICAMENTE SOTTOSCRITTA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - FUNZIONE.*

Il contratto atipico di parcheggio di veicolo va inquadrato, ai fini della sua disciplina, nello schema generale del contratto di deposito, il quale comporta l'affidamento della cosa al depositario con l'Obbligo di custodirla e di restituirla nello stato in cui gli e stata consegnata. Rientra poi nei compiti del giudice del merito, sulla base delle modalita contrattuali relative alla fattispecie, stabilire se l'esclusione della custodia - risultante da apposita clausola che, per la sua efficacia, non e bisognevole di approvazione scritta - sia da riguardare o meno come limitazione dell'oggetto del contratto di deposito, nel senso di escludere dall'Obbligo della custodia le cose contenute nel veicolo. (Conf 5959/79, mass n 402639; (Conf 189/77, mass n 383704).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1766

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)