Sez. 3, Sentenza n. 5959 del 16/11/1979 (Rv. 402639 - 01)
DEPOSITO (CONTRATTO DI) - IN GENERE - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - CUSTODIA DELLA COSA - IN GENERE - CONTRATTO ATIPICO DI POSTEGGIO DI UN VEICOLO - DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI DEPOSITO - APPLICABILITA - CUSTODIA DEL VEICOLO - ESTENSIONE PATTIZIA ALLE COSE IVI CONTENUTE - ACCERTAMENTO RISERVATO AL GIUDICE DEL MERITO.*
DEPOSITO (CONTRATTO DI) - IN GENERE - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - CUSTODIA DELLA COSA - IN GENERE - CONTRATTO ATIPICO DI POSTEGGIO DI UN VEICOLO - DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI DEPOSITO - APPLICABILITA - CUSTODIA DEL VEICOLO - ESTENSIONE PATTIZIA ALLE COSE IVI CONTENUTE - ACCERTAMENTO RISERVATO AL GIUDICE DEL MERITO.*
Il contratto atipico di posteggio di un veicolo va inquadrato, ai fini della sua disciplina, nello schema generale del contratto di deposito, il quale comporta l'affidamento della cosa al depositario con l'Obbligo di custodirla e di restituirla nello stato in cui e stata consegnata. Rientra, poi, nei poteri del giudice del merito stabilire se le parti abbiano inteso estendere l'Obbligo della custodia alle cose contenute nel veicolo, potendo l'affidamento essere circoscritto a quest'ultimo, ovvero esteso alle dette cose, in base agli accordi conclusi tra i contraenti. (nella specie, la suprema Corte, alla stregua del principio enunciato in massima, ha ritenuto che il giudice dell'appello aveva correttamente escluso che il depositario fosse tenuto alla custodia delle cose contenute nel veicolo, avendo accertato che nelle condizioni generali del contratto era inserita una clausola limitativa dell'oggetto del deposito al solo veicolo). (V 189/77, mass n 383704; (V 1768/65, mass n 313351; (V 853/64, mass n 301206).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1766
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)