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Sez. 3, Sentenza n. 189 del 14/01/1977 (Rv. 383704 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA - AFFIDAMENTO DI UN'AUTOVETTURA AL POSTEGGIATORE DI UN PUBBLICO PARCHEGGIO - CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA PER DETERMINATE IPOTESI DI DANNO - INSERZIONE NELLE CONDIZIONI GENERALI - APPROVAZIONE SCRITTA - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1977-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383704-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA - AFFIDAMENTO DI UN'AUTOVETTURA AL POSTEGGIATORE DI UN PUBBLICO PARCHEGGIO - CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA PER DETERMINATE IPOTESI DI DANNO - INSERZIONE NELLE CONDIZIONI GENERALI - APPROVAZIONE SCRITTA - NECESSITA.*

L'affidamento di un'autovettura al posteggiatore di un pubblico parcheggio da luogo ad un contratto di deposito, la cui funzione essenziale e la conservazione e restituzione della cosa nello stesso stato in cui e stata consegnata (art 1766 cod civ). pertanto, la clausola che escluda la responsabilita del posteggiatore, per determinate ipotesi di danno al veicolo (nella specie, per quello provocato da vetture di altri depositanti), configura un patto limitativo delle obbligazioni tipiche del depositario, non una mera circoscrizione dell'oggetto del negozio, con la conseguenza che, ove contenuto in condizioni generali di contratto, e efficace solo se specificamente approvato per iscritto (art 1341 secondo comma cod civ). (V 1768/65, mass n 313351; (V 853/64, mass n 301206).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1766

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)