diritto.io

Sez. T, Ordinanza n. 3373 del 16/02/2026 (Rv. 678086-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Deduzione ex art. 6, commi da 13 a 19, della l. n. 388 del 2000 ("Tremonti ambiente") - Mancata fruizione - Istanza di rimborso - Ammissibilità - Omessa dichiarazione integrativa ex art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998 - Irrilevanza - Ragioni - Termine di decadenza ex art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973 - Osservanza - Necessità - Dies a quo - Individuazione. TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2026-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678086-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE

In tema di detassazione degli investimenti ambientali, la mancata fruizione della deduzione ex art. 6, commi da 13 a 19, della l. n. 388 del 2000 (c.d. Tremonti ambiente) consente al contribuente di presentare istanza di rimborso, la quale non è preclusa dall'omessa dichiarazione integrativa ex art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, poiché questa opera sul piano dell'accertamento del debito d'imposta, mentre il rimborso opera nel diverso ambito della riscossione, senza interferenza tra i due strumenti, purché venga rispettato il termine di decadenza di quarantotto mesi di cui all'art. 38, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, che decorre dal versamento della maggiore imposta non dovuta, restando irrilevante l'emanazione del d.m. 5 luglio 2012.

Legge 23/12/2000 num. 388 art. 6, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 com. 1 CORTE COST., DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 com. 8 CORTE COST., DM min. SEC 05/07/2012

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)