diritto.io

Sez. T, Ordinanza n. 5330 del 28/02/2025 (Rv. 674132-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Agevolazioni previste ex art. 6 della l. n. 388 del 2000 (cd. Tremonti-bis) - Rinvio nella Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 58/E del 20/07/2016 alla Risoluzione n. 132/E del 20/09/2010 - Ambito di applicazione - Deduzione per la detassazione ambientale in sede di dichiarazione integrativa, ex art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998 - Possibilità alternativa di rimborso - Decorrenza del termine per il rimborso - Esclusione.
Stato
decisa il 2025-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674132-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

In tema di fruizione delle agevolazioni previste dall'art. 6 della l. n. 388 del 2000 (cd. Tremonti-bis), il rinvio contenuto nella Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 58/E del 20/07/2016 alla Risoluzione n. 132/E del 20/09/2010 è riferito esclusivamente alla possibilità di avvalersi della deduzione per fruire della detassazione ambientale in sede di dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 2, comma 8bis, del d.P.R. n. 322 del 1998 e alla possibilità di chiedere il rimborso, una volta decorso il termine per la presentazione della detta dichiarazione integrativa, e non anche alla decorrenza del termine per il rimborso dalla data del versamento del saldo.

Legge 23/12/2000 num. 388 art. 6, DPR 22/07/1998 num. 322 art. 8 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)