Sez. 3, Sentenza n. 2909 del 09/02/2007 (Rv. 596194 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - CASA E AZIENDA DEL DEBITORE (LIMITI PROBATORI) | Beni mobili di arredo all'azienda o alla casa del debitore - Presunzione di appartenenza al debitore - Presupposto - Locazione dell'immobile sede dell'azienda o costituente la casa del debitore - Presunzione - Sussistenza.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - CASA E AZIENDA DEL DEBITORE (LIMITI PROBATORI)
La presunzione, valevole in sede esecutiva a norma dell'art. 621 cod. proc. civ., per cui tutti i mobili che si trovano nell'azienda o nell'abitazione del debitore sono di sua proprietà, opera sul presupposto di una relazione di fatto tra il debitore e questi particolari spazi di vita professionale o familiare, perché chi ne gode può liberamente introdurvi e solitamente vi introduce cose che gli appartengono. A tal fine è azienda del debitore anche quella ubicata in un immobile preso in locazione, non diversamente da come è casa del debitore quella da lui condotta in locazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817, Cod. Proc. Civ. art. 513 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 621 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)