Sez. 2, Sentenza n. 7564 del 29/08/1994 (Rv. 487782 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - CASA E AZIENDA DEL DEBITORE (LIMITI PROBATORI) | Beni mobili arredanti l'abitazione del debitore - Presunzione di appartenenza al debitore - Opposizione all'esecuzione del terzo - Onere probatorio.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - CASA E AZIENDA DEL DEBITORE (LIMITI PROBATORI)
Stante la presunzione, valevole in sede esecutiva, a norma degli artt. 513 e 621 cod. proc. civ., per cui tutti i mobili arredanti l'abitazione del debitore da questi goduti, sono di sua proprietà, chiunque li abbia acquistati e li abbia introdotti nella casa, al terzo, opponentesi all'esecuzione, incombe l'onere di fornire la prova precisa che quei beni specifici, individuati nel verbale di pignoramento, costituiscono oggetto del diritto di proprietà acquistato da esso opponente in data anteriore al pignoramento, esclusa la prova per testimoni e per presunzioni semplici, nei limiti indicati dall'art. 621 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 513 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 621 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)