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Sez. 3, Sentenza n. 6097 del 16/04/2003 (Rv. 562216 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - CASA E AZIENDA DEL DEBITORE (LIMITI PROBATORI) | Beni ivi pignorati - Diritto del terzo - Prova testimoniale - Ammissibilità - Condizioni - Limiti.
Stato
decisa il 2003-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562216-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - CASA E AZIENDA DEL DEBITORE (LIMITI PROBATORI)

Nell'opposizione di terzo all'esecuzione, l'art. 621 cod. proc. civ. nega al terzo opponente, (e tale ultima veste può essere assunta anche dal coniuge, in quanto la diversa disposizione contenuta nell'art. 622 cod. proc. civ. è stata dichiarata incostituzionale da Corte Cost. n. 143 del 1967), la possibilità di provare con testimoni il diritto vantato sui beni pignorati nella casa in cui conviva o coabiti non occasionalmente con il debitore pignorato, ovvero in altri luoghi a quest'ultimo appartenenti, giacché la presenza di beni pignorati nella casa o nell'azienda del debitore crea la presunzione di appartenenza di essi al debitore medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 621 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)