Sez. 1, Sentenza n. 5736 del 20/05/1993 (Rv. 482436 - 01)
Procedimento civile - Intervento in causa di terzi - Volontario - Adesivo - Dipendente | Creditore oppostosi alla mancata ammissione al passivo - Intervento adesivo dipendente nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento - Ammissibilità.
Procedimento civile - Intervento in causa di terzi - Volontario - Adesivo - Dipendente
L'intervento adesivo dipendente (art. 105, secondo comma, cod. proc. civ.) non richiede la titolarità di un diritto nei confronti delle parti originarie del processo, ma è consentito in presenza di un interesse giuridicamente tutelato ad un esito della controversia favorevole alla parte adiuvata. Pertanto, nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento, è ammissibile tale intervento di un creditore non ammesso al passivo, nel caso in cui si sia opposto alla mancata ammissione del credito, in quanto sussiste il suo legittimo interesse - in attesa del definitivo accertamento dell'ammontare del credito (essendosi, nella specie, già formato giudicato sull' "an debeatur") - ad usufruire della più accentuata tutela assicurata dalla procedura concorsuale, potenzialmente pregiudicata dall'accoglimento dell'opposizione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105, Legge Falliment. art. 5 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 5 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)