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Sez. 5, Sentenza n. 181 del 10/01/2004 (Rv. 569362 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Intervento in causa di terzi - Ente esponenziale di una categoria di contribuenti - Possibilità ai sensi dell'art. 105 cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569362-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, l'art. 14 del D.Lgs. n. 546 del 1992 stabilisce che possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio solo i soggetti che, insieme al ricorrente, siano destinatari dell'atto impugnato o parti nel rapporto controverso. Nè l'art. 105 cod. proc. civ., che consente l'intervento adesivo volontario di chiunque abbia nella causa <un proprio interesse>, rende ammissibile, nella controversia proposta da un singolo contribuente, l'intervento dell'ente esponenziale di una determinata categoria di persone, atteso che l'interesse dell'interventore non si atteggerebbe ad interesse giuridicamente rilevante e qualificato, determinato dalla sussistenza di un rapporto giuridico sostanziale fra adiuvante e adiuvato e dalla necessità d'impedire che nella propria sfera giuridica possano ripercuotersi conseguenze dannose derivanti da effetti riflessi o indiretti del giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)