Sez. 5, Sentenza n. 11175 del 21/08/2001 (Rv. 549020 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA | Imposta di registro ed I.N.V.I.M. - Impugnazione dell'accertamento di maggior valore - Accertamento di valori diversi per i vari condebitori solidali per effetto di giudicati autonomi - Richiesta del condebitore solidale meno favorito di applicazione del giudicato più favorevole - Ammissibilità - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA
In materia di imposta di registro ed I.N.V.I.M., il debitore solidale il cui imponibile, a seguito di impugnazione dell'avviso di accertamento di maggior valore, sia stato definito con sentenza passata in giudicato, non può chiedere, impugnando l'avviso di liquidazione dell'imposta, di avvalersi, ai sensi dell'art. 1306 del cod. civ, del giudicato più favorevole intervenuto successivamente nei confronti di altri condebitori solidali, ostandovi i principi della cosa giudicata sostanziale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1306, Cod. Civ. art. 1293, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)