Sez. 1, Sentenza n. 5787 del 03/11/1981 (Rv. 416503 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - DECISIONI - RICORSO EX ART. 111 COST - TERMINI - DECORRENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - DECISIONI - RICORSO EX ART. 111 COST - TERMINI - DECORRENZA.*
In Mancanza di norme specifiche, la disciplina del ricorso per Cassazione ex art. 111 cost. Avverso le decisioni della commissione tributaria centrale deve essere desunta dalle norme ordinarie del codice di rito, con la conseguenza che il termine di sessanta giorni per la sua proposizione decorre dalla notifica dell'intera decisione, salva la decorrenza del termine di un anno di cui all'art. 327 cod. proc. civ. dalla pubblicazione. (Conf 4330/80, mass n 408196; (Conf 698/80, mass n 404129).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)