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Sez. 1, Sentenza n. 4330 del 07/07/1980 (Rv. 408196 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - DECISIONE DEL RICORSO - IN GENERE - IMPUGNAZIONE IN CASSAZIONE - TERMINI - DISCIPLINA PREVISTA DAL DL N 798 DEL 1976 - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1980-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408196-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - DECISIONE DEL RICORSO - IN GENERE - IMPUGNAZIONE IN CASSAZIONE - TERMINI - DISCIPLINA PREVISTA DAL DL N 798 DEL 1976 - APPLICABILITA.*

Il ricorso per Cassazione contro le decisioni della commissione tributaria centrale e consentito nei termini breve o annuale, di cui agli artt 325 e 327 cod proc civ, secondo che ricorrano i presupposti di applicazione dell'una o dell'altra norma e con l'applicazione delle Disposizioni del DL 10 dicembre 1976, n 798 (convertito con modificazioni nella legge 8 febbraio 1977, n 16), che ha prorogato al 30 giugno 1978 i termini relativi ai ricorsi e ai procedimenti dinanzi alle commissioni tributarie nonche alle impugnazioni delle decisioni di dette commissioni, scadenti tra la data di entrata in vigore del suddetto decreto e il 30 giugno 1978.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 CORTE COST., Decreto Legge 10/12/1976 num. 798 CORTE COST., Legge 08/02/1977 num. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)