Sez. 3, Sentenza n. 5004 del 30/05/1996 (Rv. 497883 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ESECUZIONE FORZATA | Crediti di lavoro del dipendente dello Stato - Espropriazione forzata - Giudice competente - Illegittimità costituzionale dell'art. 3 d.P.R. n. 180 del 1950 - Effetti sui giudizi in corso.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ESECUZIONE FORZATA
In seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 231 del 1994, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, nella parte in cui prevede che i sequestri ed i pignoramenti a carico dei dipendenti dello Stato si eseguono presso l'Ispettorato generale per il credito dei dipendenti dello Stato del Ministero del Tesoro, anzicché presso l'organo dell'amministrazione che, in concreto, è titolare del potere di disporre la spesa, la competenza per l'espropriazione forzata dei crediti di lavoro del dipendente statale appartiene, anche per i processi in corso alla data della predetta declaratoria di illegittimità costituzionale (che, essendo meramente ricognitiva di un vizio originario ed intrinseco della norma, ha effetto retroattivo), al giudice del luogo in cui ha sede l'organo o l'ufficio dell'amministrazione tenuto ad erogare il trattamento retributivo, senza che a ciò osti, per i processi in corso, la nuova formulazione dell'art. 5 del cod. proc. civ. (così come modificato dalla legge 26 novembre 1990 n. 353) che ha solo rafforzato il principio della "perpetuatio iurisdictionis".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 26 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 543, DPR 05/01/1950 num. 180 art. 3 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)