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Sez. 4, Sentenza n. 6742 del 08/05/1981 Ud. (dep. 07/07/1981) Rv. 149686 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - EFFETTI - CONCORSO DI CAUSE ESTINTIVE - AMNISTIA - IN GENERE - PRESCRIZIONE - ART. 12 LEGGE 3 AGOSTO 1978 N. 405 - PRESCRIZIONE - PRESCRIZIONE MATURATA SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PROVVEDIMENTO DI CLEMENZA - EFFETTI DELLA PRESCRIZIONE.*
Stato
decisa il 1981-05-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/149686-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - EFFETTI - CONCORSO DI CAUSE ESTINTIVE - AMNISTIA - IN GENERE - PRESCRIZIONE - ART. 12 LEGGE 3 AGOSTO 1978 N. 405 - PRESCRIZIONE - PRESCRIZIONE MATURATA SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PROVVEDIMENTO DI CLEMENZA - EFFETTI DELLA PRESCRIZIONE.*

Premesso che, quando più cause estintive intervengono in tempi diversi, quella successiva fa cessare i soli effetti penali non ancora estinti in conseguenza della causa antecedente, ma non già anche gli effetti civili, in caso di dichiarazione di Estinzione del reato per amnistia e di pronuncia del giudice sulle Disposizioni civili della sentenza a norma dell'art. 12 legge 3 agosto 1978 n. 405, la prescrizione, maturatasi successivamente alla data del decreto di amnistia, non travolge gli effetti civili derivanti dal reato. (sull'applicazione in via prioritaria della causa estintiva che presenta effetti per l'imputato analogamente favorevoli a quelli intervenuti successivamente: mass. N. 137060 anno 1977 e massime ivi citate; mass. N. 142940 anno 1979. In termini mass. N. 144631 anno 1980, mass. N. 088676; contra, sez. IV, 29 novembre 1979 n. 2225, nolli - indicata sub mass. N. 144631; mass. N. 144803 anno 1980 nello stesso senso della presente massima; e così pure mass. N. 144857 anno 1980; mass. N. 145494 anno 1980; mass. N. 145730 anno anno 1980; mass. N. 146455 anno 1980; da ultimo contra mass. N. 148258 anno 1981, ove si ritiene che la causa estintiva del reato, intervenuta successivamente, trovando applicazione l'art. 183 terzo comma cod. pen, che non distinguerebbe tra effetti penali ed effetti civili, opererebbe anche per i capi della sentenza concernenti gli effetti civili).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 183, Legge 03/08/1978 num. 405 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)