diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 6099 del 26/04/2002 (Rv. 554023 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Riduzione al 15 per cento dei contributi dovuti dai datori di lavoro agricoli per i propri dipendenti occupati in territori montani - Portata di carattere generale della disposizione - Dirigenti di cooperative agricole - Applicabilità - Deroga alla previgente disciplina speciale prevedente la possibilità di iscrizione dei dirigenti delle cooperative agricole all'INPDAI, con relativa contribuzione secondo le modalità e gli importi previsti per i dirigenti di aziende industriali - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2002-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554023-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

La disposizione di cui all'art. 9, comma quinto, della legge n. 67 del 1988, nel testo vigente prima della sostituzione operata dall'art. 11, comma ventisettesimo, della legge n. 537 del 1993, (in base alla quale, a far data dal 1 gennaio 1988, i premi e i contributi relativi alle gestioni previdenziali e assistenziali sono dovuti nella misura del 15 per cento dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato nei territori montani ex art. 9 del d.P.R. n. 601 del 1971) ha portata generale e si applica quindi anche ai dirigenti; tuttavia, proprio perché norma di carattere generale, non può derogare la disposizione di diritto singolare di cui all'art. 6 della legge n. 240 del 1984 (che consente di mantenere per i soli dirigenti di cooperative agricole il precedente regime di contribuzione per i dirigenti di aziende industriali, ancorché l'inquadramento della cooperativa venga mutato per effetto della tipologia dell'attività svolta, con versamento dei contributi secondo le modalità e nell'ammontare previsto per l'INPDAI), in quanto la riduzione di contributi da essa disposta non introduce una nuova disciplina organica della materia e, limitandosi a prevedere la concessione di uno sconto, non incide sulla fonte dell'obbligo di versamento, senza che dal suo tenore letterale, privo di qualsiasi riferimento esplicito o implicito alla normativa speciale previgente, possa desumersi la volontà del legislatore di innovare quest'ultima disciplina. Ne consegue che la decurtazione prevista dal citato art. 9 legge n. 67 del 1988 non è applicabile ai dirigenti per i quali, fruendo dell'opzione offerta dall'art. 6 legge n. 240 del 1984 citata, il rapporto assicurativo sia stato mantenuto con l'INPDAI.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 15, Legge 11/03/1988 num. 67 art. 9, Legge 15/06/1984 num. 240 art. 6, Legge 29/11/1962 num. 1655 art. 3, Legge 27/12/1953 num. 967 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 601 art. 9, Legge 24/12/1993 num. 357 art. 11 com. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)