Sez. L, Sentenza n. 4420 del 20/04/1995 (Rv. 491905 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - ABROGAZIONE - TACITA | Legge successiva generale - Abrogazione di legge precedente speciale - Esclusione - Limiti.
FONTI DEL DIRITTO - ABROGAZIONE - TACITA
Il principio "lex posterior generalis non derogat priori speciali" - che si giustifica per la migliore aderenza della norma speciale alle caratteristiche proprie della fattispecie oggetto della sua previsione - non può valere, e deve quindi cedere alla regola dell'applicazione della legge successiva, allorquando dalla lettera e dal contenuto di quest'ultima legge si evince la volontà di abrogare la legge speciale anteriore o allorquando la discordanza tra le due disposizioni sia tale da rendere inconcepibile la coesistenza fra la normativa speciale anteriore e quella generale successiva.
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 15, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)