Sez. L, Sentenza n. 14627 del 22/06/2007 (Rv. 598160 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Agevolazioni previste dall'art. 9, legge n. 67 del 1988 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 375 del 1993, e dalla legge n. 537 del 1993) per i datori di lavoro agricolo - Quota di contributo a carico dei lavoratori (compresi quelli con qualifica impiegatizia) - Riduzione - Limiti temporali.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
La disciplina di cui all'art. 9, comma quinto, della legge n. 67 del 1988, comporta che per i datori di lavoro agricolo ivi contemplati la contribuzione previdenziale dovuta per il personale dipendente, compresi i lavoratori con qualifica impiegatizia, deve essere determinata nella misura ridotta stabilita da tale disposizione, con il conseguente obbligo per il lavoratore di corrispondere la quota contributiva a suo carico nei limiti risultanti dalla applicazione del beneficio, fino alla data del 1 gennaio 1994; da tale data, in relazione alle modifiche apportate a tale disciplina dall'art. 11 della legge 24 dicembre 1993 n. 537, il beneficio dello sgravio contributivo รจ concesso sulla sola quota a carico del datore di lavoro.
Riferimenti normativi: Legge 11/03/1988 num. 67 art. 9, Legge 11/08/1993 num. 375 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)