Sez. 1, Sentenza n. 264 del 12/01/1993 (Rv. 480230 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Tribunale fallimentare - Provvedimenti - Decisione dei reclami | Bene oggetto di contratto preliminare stipulato fra il fallito ed il terzo prima della dichiarazione di fallimento - Vendita di detto bene disposta dal giudice delegato - Provvedimento del tribunale fallimentare confermativo della vendita - Impugnabilità con ricorso per Cassazione ex art. 111 della Cost. - Esclusione.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Tribunale fallimentare - Provvedimenti - Decisione dei reclami
Non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. il provvedimento del Tribunale fallimentare confermativo del decreto con il quale il giudice delegato ha disposto la vendita in un bene sul presupposto che questo, avendo formato oggetto di un contratto preliminare stipulato tra il fallito ed un terzo prima della dichiarazione di fallimento, non è mai uscito dal patrimonio del primo, non avendo esso contenuto decisorio e non incidendo immediatamente su posizioni di diritto soggettivo dal terzo contraente, che restano tutelabili mediante un ordinario giudizio di cognizione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)