Sez. L, Ordinanza n. 4365 del 19/02/2024 (Rv. 670050-01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE | Art. 2 ter del d.l. n. 30 del 1974, conv., con modif., dalla l. n. 114 del 1974 - Natura - Ambito applicativo - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE
La disposizione di cui all'art. 2 ter del d.l. n. 30 del 1974, conv., con modif., dalla l. n. 114 del 1974 - ove è previsto, tra l'altro, che il titolare di pensione liquidata a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali ha diritto a liquidare la pensione prevista dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti quando tutti i requisiti risultino perfezionati nell'assicurazione stessa - ha carattere eccezionale e si applica allorché il soggetto già titolare di pensione liquidata nella gestione speciale dell'INPS abbia poi svolto attività di lavoro subordinato, con relativa contribuzione versata al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito con la quale la domanda proposta dall'assicurato - volta ad ottenere il mutamento del titolo della pensione a carico della gestione INPS dei coltivatori diretti in pensione di vecchiaia a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti - era stata accolta sul presupposto che, pur in difetto di svolgimento di attività lavorativa dopo il pensionamento ad opera dell'assicurato medesimo, fosse applicabile la sopra menzionata disposizione, conteggiando la maggiorazione contributiva dovuta all'esposizione ad amianto durante l'attività lavorativa svolta precedentemente al pensionamento ma riconosciuta solo in epoca successiva).
Decreto Legge 02/03/1974 num. 30 art. 2 ter CORTE COST., Legge 16/04/1974 num. 114 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)