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Sez. L, Sentenza n. 1263 del 23/01/2006 (Rv. 586850 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ | Pensionati da lavoro dipendente - Liquidazione della pensione di anzianità - Utilizzazione di contributi accreditati nelle gestioni speciali - Art.2 - Ter decreto - Legge n.30 del 1974, convertito in legge n.114 del 1974 - Interpretazione estensiva o analogica - Esclusione - Fondamento - Dubbio di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586850-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ

In tema di utilizzazione da parte dei pensionati delle gestioni speciali di contributi accreditati nell'assicurazione dei lavoratori dipendenti, la formulazione letterale dell'art.2-ter del decreto-legge n.30 del 1974, convertito in legge n.114 del 1974, esprime l'intento del legislatore di accrescimento della tutela di coloro che, già titolari di pensioni liquidate dalle gestioni speciali per l'attività di lavoro autonomo, hanno espletato attività di lavoro dipendente e versato i contributi all'assicurazione generale obbligatoria. In nessun modo la norma si presta ad essere riferita al pensionato da lavoro dipendente che continua a prestare attività di lavoro autonomo, dovendo escludersi ogni possibilità di interpretazione estensiva e restando precluso il ricorso all'analogia, dal carattere eccezionale della disposizione. Peraltro, il dubbio di legittimità costituzionale della menzionata disposizione è manifestamente infondato, atteso che, come già rilevato dal Giudice delle leggi (v. Corte cost. n.54 del 1987), non è stata introdotta alcuna discriminazione per essere stato, il trattamento di favore, praticato nei confronti del lavoro dipendente, in ragione della differenza con il lavoro autonomo, quanto ai sistemi retributivi e di contribuzione (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata e deciso nel merito, rigettando la domanda proposta dal ricorrente, titolare di pensione di vecchiaia a carico della gestione lavoratori dipendenti, per la riliquidazione della pensione di anzianità a carico della gestione speciale commercianti, sulla base della menzionata disposizione).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/03/1974 num. 30 art. 2 CORTE COST., Legge 16/04/1974 num. 114 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)