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Sez. 2, Sentenza n. 24681 del 21/11/2006 (Rv. 593910 - 01)

ARBITRATO - COMPETENZA - IN GENERE | Eccezione di compromesso - Natura - Questione di giurisdizione o di competenza - Configurabilità - Esclusione - Questione di merito - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593910-01

ARBITRATO - COMPETENZA - IN GENERE

In materia di arbitrato, l'eccezione di compromesso sollevata innanzi al giudice ordinario, adito nonostante che la controversia sia stata deferita ad arbitri pone una questione che attiene al merito e non alla giurisdizione o alla competenza, in quanto i rapporti tra giudici ed arbitri non si pongono sul piano della ripartizione del potere giurisdizionale tra giudici, e l'effetto della clausola compromissoria consiste proprio nella rinuncia alla giurisdizione ed all'azione giudiziaria. Ne consegue che, ancorché formulata in termini di accoglimento o rigetto di una eccezione di incompetenza, la decisione con cui il giudice, in presenza di una eccezione di compromesso, risolvendo la questione così posta, chiude o non chiude il processo davanti a sé, va considerata come decisione pronunciata su questione preliminare di merito, in quanto attinente alla validità o all'interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)