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Sez. 1, Sentenza n. 19865 del 30/12/2003 (Rv. 569229 - 01)

ARBITRATO - IN GENERE | Eccezione di arbitrato - Natura - Differenziazioni in relazione al tipo di arbitrato - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2003-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569229-01

ARBITRATO - IN GENERE

L'eccezione di compromesso non pone un problema di competenza ma di merito per ogni tipo di arbitrato, atteso che sia l'arbitrato rituale che quello irrituale costituiscono espressione della stessa autonomia negoziale, essendo liberi gli interessati di sottoporre la loro controversia su diritti ad uno o più privati, anziché ai giudici dello Stato, e differenziandosi tra di loro solo in ordine alla previsione dell'eventualità dell'omologazione del lodo, parametrata sulle regole di controllo di una sentenza civile. Ne consegue che, tale eccezione, che nel nuovo rito è soggetta alla regola della sua proposizione non oltre la chiusura dell'udienza di trattazione di cui all'art. 183 cod. proc. civ., nel vecchio, con riferimento ai processi pendenti alla data del 30 aprile 1995, poteva essere dedotta per la prima volta anche in appello, ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., nel testo anteriore alla novella di cui alla legge n. 353 del 1990, senza che rilevasse - in alcun modo - la natura rituale o irrituale del patto compromissorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 817 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)