Sez. 1, Ordinanza n. 11315 del 27/05/2005 (Rv. 581050 - 01)
ARBITRATO - ARBITRATO RITUALE | Rapporto tra arbitri e giudici ordinari - Competenza - Configurabilità - Esclusione - Eccezione di compromesso - Pronuncia del giudice - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Esclusione - Menomazione del diritto di difesa - Insussistenza.
ARBITRATO - ARBITRATO RITUALE
Lo stabilire se una controversia appartenga alla cognizione del giudice ordinario o sia deferibile agli arbitri - i quali, anche nell'arbitrato rituale, non svolgono comunque una forma sostitutiva della giurisdizione nè sono qualificabili come organi giurisdizionali dello Stato - costituisce una questione non già di competenza in senso tecnico, ma di merito, in quanto direttamente inerente alla validità o all'interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria. Ne consegue che è inammissibile l'istanza di regolamento di competenza proposta avverso la decisione con cui il giudice adito pronunci su eccezione relativa all'esistenza di compromesso o di clausola compromissoria per arbitrato rituale, senza che ciò leda il diritto di difesa della parte, essendo questa assicurata dai diversi mezzi di impugnazione ordinaria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)