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Sez. 2, Sentenza n. 3807 del 30/03/1995 (Rv. 491556 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE CON LA VENDITA, IL CONTRATTO D'OPERA ED IL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO, DISTINZIONI) | Distinzione tra vendita e appalto - Volontà dei contraenti - Rilevanza - Manufatti rientranti nella normale attività produttiva di un imprenditore - Fornitura con modifiche tali da configurare un "opus perfectum" - Appalto - Configurabilità.
Stato
decisa il 1995-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491556-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE CON LA VENDITA, IL CONTRATTO D'OPERA ED IL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO, DISTINZIONI)

La distinzione tra vendita e appalto, nei casi in cui la prestazione di una parte consista sia in un dare, sia in un "facere", non si esaurisce nel dato meramente oggettivo del raffronto fra il valore della materia e il valore della prestazione d'opera, ma è necessario avere riguardo alla volontà dei contraenti, per cui si ha appalto quando la prestazione della materia costituisce un mezzo per la produzione dell'opera ed il lavoro è lo scopo essenziale del negozio, in modo che le modifiche da apportare alle cose, pur rientranti nella normale attività produttiva dell'imprenditore, che si obbliga a fornirle ad altri, consistono non già in accorgimenti marginali e secondari diretti ad adattarle alle specifiche esigenze del destinatario della prestazione, ma sono tali da dare luogo ad un "opus perfectum", inteso come effettivo e voluto risultato della prestazione. (Nella specie la sentenza impugnata confermata dalla S.C. aveva qualificato come appalto il contratto con il quale l'imprenditore si era obbligato a fornire al committente un capannone prefabbricato da installare e porre in opera nel luogo indicato dal committente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1655

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)