Sez. 2, Sentenza n. 11522 del 27/12/1996 (Rv. 501524 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE CON LA VENDITA, IL CONTRATTO D'OPERA ED IL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO, DISTINZIONI) | Oggetto - Modificazione di cose - Inclusione - Condizioni.
APPALTO (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE CON LA VENDITA, IL CONTRATTO D'OPERA ED IL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO, DISTINZIONI)
È configurabile un contratto di appalto quando le modifiche da apportare a cose, pur rientranti nella normale attività produttiva dell'imprenditore che si obbliga a fornirle ad altri, consistono non già in accorgimenti secondari e marginali diretti ad adattarle alle specifiche esigenze del destinatario della prestazione, ma siano tali da dare luogo ad un "opus perfectum" di valore determinante al fine del risultato da fornire alla controparte.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1655
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)